Invia una segnalazione con la massima riservatezza

WHISTLEBLOWING POLICY

CONSORZIO DI BONIFICA ACQUE RISORGIVE

Procedura per le segnalazioni riservate di illeciti e irregolarità

 

DEFINIZIONE

Con l’espressione whistleblower si fa riferimento al dipendente del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive e ai soggetti fornitori di beni, servizi o lavori in favore del Consorzio che segnalano violazioni o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro.

La segnalazione (cd. whistleblowing), in tale ottica, è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il whistleblower contribuisce all’emersione e alla prevenzione di rischi e situazioni pregiudizievoli per l’amministrazione di appartenenza e, di riflesso, per l’interesse pubblico collettivo.

Il whistleblowing è la procedura volta ad incentivare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, il whistleblower.

Lo scopo principale del whistleblowing è quello di prevenire o risolvere un problema internamente e tempestivamente.

1. FONTE NORMATIVA E NATURA DELL’ISTITUTO

Il documento predisposto dal Consorzio che disciplina il ricevimento e la gestione delle segnalazioni riservate intende ispirarsi alle Linee Guida Anac in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell’art 54 bis d.lgs 165/2001, e al più recente D.Lgs 24/2023  “Attuazione della Direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”.

2. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

Sono considerate rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, atti od omissioni, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell’interesse pubblico o dell’integrità dell’Ente, compresa la commissione di reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, e dunque:

violazioni di disposizioni normative nazionali:

  • illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • violazioni del Modello 231, del Codice Etico e di Comportamento e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
  • altre ipotesi di mala amministrazione o di abuso a fini privati delle funzioni attribuite, a prescindere dalla rilevanza penale del fatto;

violazioni di disposizioni normative europee:

  • illeciti che rientrano in ambito di applicazione degli atti dell’UE e riguardanti i settori: appalti pubblici; servizi prodotti e mercati finanziari; prevenzione del riciclaggio e antiterrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti, dei trasporti; tutela dell’ambiente; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’UE;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’UE.

La segnalazione può riguardare anche condotte volte ad occultare le violazioni sopra indicate, attività illecite non ancora compiute ma che è ragionevole possano verificarsi, fondati sospetti.

La segnalazione deve essere finalizzata alla salvaguardia dell’integrità dell’Ente, e non alla soddisfazione di esigenze individuali del segnalante; non può riguardare lamentele o rimostranze di carattere personale o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro, del rapporto contrattuale o ai rapporti con il superiore gerarchico o i colleghi o i referenti aziendali.

Per maggiori dettagli fare riferimento alla integrale Policy Whistleblowing che si trova cliccando qui